Art. 3. Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilita' nella finanza di progetto 1. All' articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In relazione alle procedure di cui all' articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.».
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)) .
«1-bis. In relazione alle procedure di cui all' articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , la conferenza dei servizi e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilita' per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento.».
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)) .