Articolo 3 del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 marzo 2012
Art. 3. Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio 1. Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , adottano la tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformita' alle disposizioni contenute nell' articolo 17 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 .
2. I prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio delle universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Note all'art. 3:
Per il testo dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 , si veda nelle note all'articolo 1.
L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 91 del 2011 , reca:
"Art. 17. Tassonomia degli enti in contabilita' civilistica.
1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche in raccordo con le regole contabili di cui al presente decreto, le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica assicurano, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria, con le regole di riclassificazione di cui al comma 2, in coerenza con quanto stabilito dal Titolo II.
2. Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui al comma 3, le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica redigono il conto consuntivo in termini di cassa, conformandosi alle regole di riclassificazione di cui al Titolo II. Il conto consuntivo dovra' essere, nelle risultanze, coerente con il rendiconto finanziario di cui all'articolo 16, comma 3. Il conto consuntivo, unitamente alle note di commento, e' trasmesso, con modalita' definite con decreto dirigenziale del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'inserimento nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
3. In relazione alle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica riclassificano i propri dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE di cui all' articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . A seguito dell'estensione della rilevazione SIOPE i soggetti di cui all'articolo 16 non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei conti consuntivi, secondo le modalita' di cui al comma 2. Ai sensi dell' articolo 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , i prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio di esercizio. I soggetti di cui all'articolo 16 assicurano la coerenza dei dati SIOPE con le risultanze del rendiconto finanziario di cui all'articolo 16, comma 3, anche attraverso operazioni di riconciliazione.
4. I collegi sindacali e di revisione vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal comma 2, attestando tale adempimento nella relazione di cui all' articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 .".
Entrata in vigore il 23 marzo 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente