Art. 5. Bilancio unico d'ateneo di previsione annuale e triennale e bilancio unico d'ateneo d'esercizio 1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e degli investimenti unico, e di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, nonche' all'approvazione contestuale di un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilita' finanziaria.
2. Le universita' non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalita' definite dai propri statuti e regolamenti.
3. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilita' dotati, di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali e' attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le universita' approvano il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarita' amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , approvano contestualmente un rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria.
5. Il decreto di cui all'articolo 2 definisce le modalita' e i criteri contabili con cui sono predisposti il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria, di cui ai commi 1 e 4.
6. Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene riportato l'elenco delle societa' e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.
7. I documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati:
a) per le universita' statali: dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ;
b) per le universita' non statali: sulla base delle procedure e modalita' definite dai propri statuti e regolamenti.
Note all'art. 5:
Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009 , si veda nelle note all'articolo 1.
L' articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , concerne:
"h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d)".
2. Le universita' non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , predispongono il bilancio di previsione sulla base delle procedure e modalita' definite dai propri statuti e regolamenti.
3. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilita' dotati, di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali e' attribuito un budget economico e degli investimenti autorizzatorio.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le universita' approvano il bilancio unico d'ateneo d'esercizio, accompagnato da una relazione del collegio dei revisori dei conti che attesta la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarita' amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , approvano contestualmente un rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria.
5. Il decreto di cui all'articolo 2 definisce le modalita' e i criteri contabili con cui sono predisposti il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilita' finanziaria, di cui ai commi 1 e 4.
6. Nella nota integrativa del bilancio unico d'ateneo di esercizio viene riportato l'elenco delle societa' e degli enti partecipati a qualsiasi titolo.
7. I documenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, sono approvati:
a) per le universita' statali: dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di competenza, ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ;
b) per le universita' non statali: sulla base delle procedure e modalita' definite dai propri statuti e regolamenti.
Note all'art. 5:
Per il testo del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009 , si veda nelle note all'articolo 1.
L' articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , concerne:
"h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d)".