Art. 6. Bilancio consolidato 1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 .
2. L'area di consolidamento e' costituita dai seguenti enti e societa', anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 :
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell' articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni;
b) societa' di capitali controllate dalle universita' ai sensi del codice civile ;
c) altri enti nei quali le universita' hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
d) altri enti nei quali le universita' possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.
3. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 . Con le medesime modalita' e' aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2. Note all'art. 6:
Per il testo del comma 2, dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009 , si veda nelle note all'articolo 1.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 91 del 2011 , si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell' articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"3. Per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu' universita' possono costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'".
2. L'area di consolidamento e' costituita dai seguenti enti e societa', anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 :
a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell' articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni;
b) societa' di capitali controllate dalle universita' ai sensi del codice civile ;
c) altri enti nei quali le universita' hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci;
d) altri enti nei quali le universita' possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione.
3. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 . Con le medesime modalita' e' aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2. Note all'art. 6:
Per il testo del comma 2, dell'articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009 , si veda nelle note all'articolo 1.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 91 del 2011 , si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell' articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):
"3. Per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu' universita' possono costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti i criteri e le modalita' per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attivita' e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita' rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'universita'".