Articolo 4 del Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52
Articolo 3
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29 febbraio 2004
Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 29 febbraio 2004
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