Art. 10. 1. Il latte delle bufale sieropositive presenti in allevamento deve essere separato da quello proveniente dalle bufale sane della restante parte dell'allevamento.
2. Salve comunque le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, il latte proveniente da capi risultati sieropositivi, puo' essere rimosso dall'allevamento,per la produzione di formaggi da consumarsi freschi o dopo breve stagionatura non inferiore a settantacinque giorni, di burro o altri impieghi per il consumo umano, soltanto se destinato a caseifici autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, per essere sottoposto, prima della utilizzazione, a trattamento termico da eseguirsi secondo i criteri indicati al successivo comma 3.
3. I parametri T/t da applicare per il risanamento del latte di cui al comma 2, sono i seguenti:
in scambiatore a piastre: 72 C/15 secondi;
direttamente in caldaia: 65 C/20 minuti primi.
4. Il latte risanato secondo i criteri di cui al comma 3 puo' essere mescolato con il latte proveniente da animali sierologicamente negativi ed essere destinato agli impieghi di trasformazione per la produzione di formaggi a pasta filata. Per la eventuale produzione di altri formaggi freschi o di breve stagionatura, di burro o per altri impieghi, tutto il latte dell'allevamento deve essere sottosposto a pastorizzazione. E' comunque consentita l'aggiunta di colture integrative di fermenti selezionati.
5. Per la produzione di formaggi a pasta filata da consumarsi freschi o dopo breve stagionatura, le operazioni di filatura devono essere effettuate, ai fini di un adeguato risanamento del prodotto, con cagliate ridotte in liste sottili o in piccoli pezzi, in acqua o in miscele di acqua e siero alla temperatura indicata nel comma 6.
L'acqua impiegata deve essere conforme ai requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 .
L'utilizzazione di acqua non proveniente dal pubblico acquedotto e' subordinata alla preventiva autorizzazione del competente servizio della U.S.L. che la rilascia dopo gli idonei accertamenti effettuati secondo i criteri previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblca 26 marzo 1980, n. 327.
6. La temperatura dell'acqua di filatura o della miscela di acqua e siero - regolata da apposito termostato sigillato - non deve essere inferiore a 95 C.
7. Per i requisiti igienici delle strutture, della utensileria, degli impianti, dei locali di lavorazione e trasformazione del latte, dei depositi del latte e dei prodotti finiti, per ogni altro requisito, per l'idoneita' sanitaria e per l'igiene del personale addetto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28 , 29 , 37 , 38 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 .
2. Salve comunque le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, il latte proveniente da capi risultati sieropositivi, puo' essere rimosso dall'allevamento,per la produzione di formaggi da consumarsi freschi o dopo breve stagionatura non inferiore a settantacinque giorni, di burro o altri impieghi per il consumo umano, soltanto se destinato a caseifici autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, per essere sottoposto, prima della utilizzazione, a trattamento termico da eseguirsi secondo i criteri indicati al successivo comma 3.
3. I parametri T/t da applicare per il risanamento del latte di cui al comma 2, sono i seguenti:
in scambiatore a piastre: 72 C/15 secondi;
direttamente in caldaia: 65 C/20 minuti primi.
4. Il latte risanato secondo i criteri di cui al comma 3 puo' essere mescolato con il latte proveniente da animali sierologicamente negativi ed essere destinato agli impieghi di trasformazione per la produzione di formaggi a pasta filata. Per la eventuale produzione di altri formaggi freschi o di breve stagionatura, di burro o per altri impieghi, tutto il latte dell'allevamento deve essere sottosposto a pastorizzazione. E' comunque consentita l'aggiunta di colture integrative di fermenti selezionati.
5. Per la produzione di formaggi a pasta filata da consumarsi freschi o dopo breve stagionatura, le operazioni di filatura devono essere effettuate, ai fini di un adeguato risanamento del prodotto, con cagliate ridotte in liste sottili o in piccoli pezzi, in acqua o in miscele di acqua e siero alla temperatura indicata nel comma 6.
L'acqua impiegata deve essere conforme ai requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 .
L'utilizzazione di acqua non proveniente dal pubblico acquedotto e' subordinata alla preventiva autorizzazione del competente servizio della U.S.L. che la rilascia dopo gli idonei accertamenti effettuati secondo i criteri previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblca 26 marzo 1980, n. 327.
6. La temperatura dell'acqua di filatura o della miscela di acqua e siero - regolata da apposito termostato sigillato - non deve essere inferiore a 95 C.
7. Per i requisiti igienici delle strutture, della utensileria, degli impianti, dei locali di lavorazione e trasformazione del latte, dei depositi del latte e dei prodotti finiti, per ogni altro requisito, per l'idoneita' sanitaria e per l'igiene del personale addetto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28 , 29 , 37 , 38 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 .