Articolo 4 - Accordo della Legge 7 febbraio 1979, n. 70
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17 marzo 1979
Articolo 4

Saranno progettate, costruite, mantenute in efficienza ed esercite fra Malta e l'Italia le seguenti opere:
i) un collegamento in ponte radio fra Catania e Naxxar, rispondente alle raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale delle radiocomunicazioni (CCIR), con stazione intermedia a Monte Lauro (Siracusa) e stazione terminale lato maltese a Naxxar; il collegamento sara' costituito inizialmente da due fasci (di servizio e di riserva), estensibili a 6, ciascuno di 960 canali telefonici, allocati nella gamma di 2 GHz, con diversita' di spazio;
ii) inizialmente, 60 canali telefonici, terminati, lato maltese a Birkirkara;
i canali saranno utilizzati per 15 circuiti telefonici semi-automatici uscenti da Malta verso l'Italia, 15 circuiti telefonici semi-automatici entranti a Malta dall'Italia, e per circuiti telefonici manuali e portanti telegrafici, secondo un programma da definire successivamente fra le due Amministrazioni.
Entrata in vigore il 17 marzo 1979
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