Art. 7. Circostanze aggravanti 1. Nell' articolo 111 del codice penale , dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la potesta', la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.".
2. Nell' articolo 112 del codice penale , dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi.".
3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale , dopo le parole: "numeri 3 e 4" sono inserite le seguenti: "del primo comma e nel terzo comma".
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)) . ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
"Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore esercente la potesta', la pena e' aumentata fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i quali e' previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.".
2. Nell' articolo 112 del codice penale , dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il genitore esercente la potesta', nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino alla meta' e in quello previsto dal secondo comma la pena e' aumentata fino a due terzi.".
3. Nel terzo comma dell'articolo 114 del codice penale , dopo le parole: "numeri 3 e 4" sono inserite le seguenti: "del primo comma e nel terzo comma".
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)) . ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".