Articolo 13 del Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 gennaio 1992
Art. 13. Funzioni del pretore e del pubblico ministero
in materia amministrativa 1. Al comma 1 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.".
2. Al comma 1 dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come modificato dall' articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore della Repubblica presso la pretura puo' altresi' delegare nominativamente uditori giudiziari e vice procuratori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia civile.".
3. All' articolo 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 , dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2- bis. Il pretore puo' delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.".
4. Ai vice procuratori onorari e ai vice pretori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni indicate nei commi 2 e 3 e' corrisposta l'indennita' di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 , per ogni giorno impiegato.
5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 e' valutato in lire 450 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.000 milioni a decorrere dal 1992.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1992
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