Articolo 11 del Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 gennaio 1992
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Versione
29 febbraio 1992
Art. 11. Disposizioni in materia di misure di prevenzione 1. All' articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , le parole: "sia quella prevista dall' articolo 630 del codice penale " sono sostituite dalle seguenti: "sia una di quelle previste dagli articoli 629, ((...)) 630, 648- bis o 648- ter del codice penale , ovvero quella di contrabbando".
2. Nel secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica.".
Entrata in vigore il 29 febbraio 1992
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