Articolo 8 del Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
Articolo 7Articolo 9
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2 gennaio 1992
Art. 8. Aggravamenti di pene 1. Nel primo comma dell'articolo 629 del codice penale , le parole: "da tre a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".
2. Nel secondo comma dell'articolo 629 del codice penale , le parole: "da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni".
3. Nel terzo comma dell'articolo 628 del codice penale , le parole: "da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire due milioni a lire sei milioni".
4. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 , le parole: "da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire quattro milioni a lire dodici milioni".
Entrata in vigore il 2 gennaio 1992
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