Articolo 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 settembre 1987
Art. 8. Assunzione degli idonei 1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, sono tenute ad adottare il provvedimento di nomina solo nei confronti dei lavoratori che abbiano riportato il giudizio di idoneita' nella selezione.
2. Si applicano le norme previste dall' art. 7, commi 4 , 5 , 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444 .
Entrata in vigore il 24 settembre 1987
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