Art. 8. Assunzione degli idonei 1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, sono tenute ad adottare il provvedimento di nomina solo nei confronti dei lavoratori che abbiano riportato il giudizio di idoneita' nella selezione.
2. Si applicano le norme previste dall' art. 7, commi 4 , 5 , 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444 .
2. Si applicano le norme previste dall' art. 7, commi 4 , 5 , 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444 .