Articolo 3 del Decreto 28 maggio 2001, n. 295
Articolo 2Articolo 4
Versione
3 agosto 2001
Art. 3. Domanda di ammissione alle agevolazioni 1. La domanda di ammissione agli incentivi in favore dell'autoimpiego e' redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente regolamento.
2. Nel caso di persona fisica, anche titolare di ditta individuale, per le misure di cui ai capi II e IV, il richiedente deve presentare, su invito di Sviluppo Italia, la seguente documentazione:
a) fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' del richiedente;
b) certificato di residenza storico-anagrafico o dichiarazione sostitutiva di essere stato residente alla data del 1 gennaio 2000 nei territori agevolati;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di non occupazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo;
d) dichiarazione sostituiva di certificazione di non essere titolare di quote o azioni di societa' o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 1.
3. Nel caso di societa' di persone per la misura di cui al capo III o di societa' per la misura di cui al capo IV il richiedente deve presentare, su invito di Sviluppo Italia, la seguente documentazione:
a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto societario;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni, nella quale il legale rappresentante della societa' richiedente dichiara che la sede legale, amministrativa ed operativa della societa' e' ubicata nei territori agevolati, che la compagine sociale e' costituita per almeno la meta' numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo e che la societa' non e' titolare di quote o azioni di altre societa' o ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi del decreto legislativo o ai sensi delle leggi indicate all'articolo 2, comma 1;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da parte di ogni socio la cui partecipazione sociale, numerica e di quote, concorre ad integrare la quota di partecipazione societaria di almeno la meta' dei soggetti aventi i requisiti di residenza e di non occupazione di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, nella quale si attesta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da parte di ogni socio persona fisica, attestante lo stato di cui alla lettera d) del comma 2.
4. La domanda e la relativa documentazione e' presentata a Sviluppo Italia a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Le domande presentate secondo altre modalita' o incomplete non saranno prese in esame e Sviluppo Italia ne dara' comunicazione scritta agli interessati.
5. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilita' Sviluppo Italia puo' richiedere informazioni aggiuntive anche alle camere di commercio, alle pubbliche amministrazioni, agli ordini professionali e ad altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 :
"1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1 gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attivita' autonome nei settori di cui all'art. 18, comma 1.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:
a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;
b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) i soggetti che esercitano una libera professione;
d) i titolari di partita I.V.A.;
e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;
f) gli artigiani".
Entrata in vigore il 3 agosto 2001
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