Articolo 20 del Decreto 28 maggio 2001, n. 295
Articolo 19Articolo 21
Versione
3 agosto 2001
Art. 20. Soggetti beneficiari 1. Sono ammessi ai benefici di cui al presente capo i soggetti indicati all'articolo 19 del decreto legislativo.
Entrata in vigore il 3 agosto 2001
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