Articolo 8 del Decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144
Articolo 7Articolo 9
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18 maggio 1993
Art. 8. 1. La sanzione prevista dall' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305 , convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355 , si applica, con le modalita' previste dal comma 3 dello stesso articolo, anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 990/93 e nella decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, nonche' alle violazioni delle disposizioni introdotte nel citato decreto-legge con l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto.
Entrata in vigore il 18 maggio 1993
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