Articolo 6 del Decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 maggio 1993
Art. 6. 1. Al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305 , convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresi' resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprieta', appartenenti ad imprese che abbiano sede in Italia e siano controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti sopra menzionati.";
b) all'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di fornire servizi finanziari connessi con attivita' economiche svolte in tali Stati.".
2. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengano a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili ai sensi del decreto- legge 6 giugno 1992, n. 305 , convertito dalla legge 7 agosto 1992, n.
355, e del comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data in cui siano venuti a conoscenza del controllo esercitato dai soggetti serbi o montenegrini nel caso di imprese a partecipazione estera.
Entrata in vigore il 18 maggio 1993
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