Articolo 27 del Regio decreto 14 ottobre 1937, n. 1927
Articolo 26Articolo 28
Versione
29 novembre 1937
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Versione
9 maggio 2025
Art. 27. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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