Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 settembre 2014 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 gennaio 2025 |
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- 1. Avv. Giovanni IariaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Con la sentenza n. 23532/2020, pubblicata il 27 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'ammissibilità o meno dell'impugnazione dell'invito di pagamento del contributo unificato o alla sua integrazione, nel caso in cui l'importo versato venga ritenuto insufficiente ... Leggi tutto… Con l'ordinanza n. 23753/2020, pubblicata il 28 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità o meno della procura alle liti rilasciata al legale per il giudizio di cognizione ordinaria anche per la fase esecutiva della sentenza emessa all'esito del suddetto giudizio. IL ... Leggi tutto… E' legittima la multa irrogata all'automobilista che durante la guida mentre si …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2024, n. 3452Provvedimento: SENTENZA sul procedimento di rinvio pregiudiziale iscritto al n. 12668-2023, disposto dal Tribunale di Roma con ordinanza emessa il 13/06/2023, nel processo tra: BOCCEA GESTIONI IMMOBILIARI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LE TR; e IL VA BATTISTA, rappresentato e difeso dall'avvocato FA RD. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE; Civile Sent. Sez. U Num. 3452 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: NAZZICONE LOREDANA Data pubblicazione: 07/02/2024 2 di 23 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, …Leggi di più...
- mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010·
- esclusione·
- applicabilità alle domande riconvenzionali·
- fondamento·
- procedimento civile·
- domanda giudiziale·
- riconvenzionale
Versioni del testo
- Capo I : Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti
- Articolo 1Art. 1.
Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorita' giudiziaria
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non e' stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile .
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo e' riassunto il lodo non puo' essere piu' pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l' articolo 338 del codice di procedura civile . Quando, a norma dell' articolo 830 del codice di procedura civile , e' stata dichiarata la nullita' del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile . - Capo II : Procedura di negoziazione assistita da un avvocato