Articolo 8 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
Articolo 4Articolo 4 ter
Versione
13 settembre 2014
Art. 8. Interruzione della prescrizione e della decadenza 1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Entrata in vigore il 13 settembre 2014
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