Articolo 4 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
Articolo 6Articolo 4 bis
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13 settembre 2014
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Versione
18 ottobre 2022
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Versione
30 giugno 2023
Art. 4. Non accettazione dell'invito e mancato accordo 1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo , secondo e terzo comma , e 642, primo comma, del codice di procedura civile . (7) ((8)) 2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.

--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Entrata in vigore il 30 giugno 2023
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