Art. 4. Non accettazione dell'invito e mancato accordo 1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo , secondo e terzo comma , e 642, primo comma, del codice di procedura civile . (7) ((8)) 2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che la modifica di cui al comma 1 del presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.