Articolo 2 ter del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132
Articolo 2 bisArticolo 6
Versione
18 ottobre 2022
>
Versione
30 giugno 2023
Art. 2-ter. (Negoziazione assistita nelle controversie di lavoro) 1. Per le controversie di cui all' articolo 409 del codice di procedura civile , fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che cio' costituisca condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Ciascuna parte e' assistita da almeno un avvocato e puo' essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l' articolo 2113, quarto comma, del codice civile .
L'accordo e' trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all' articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .
(7) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , ha disposto (con l'art. 41, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023". --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , non prevede piu' (con l'art. 41, comma 4) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
Entrata in vigore il 30 giugno 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente