«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - Fermo quanto disposto dall' articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 , i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che il comma 1 del presente articolo si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.