Articolo 28 delle Norme impianti tecnici edifici pregevoli
Articolo 27Articolo 29
Versione
27 gennaio 1943
Art. 28.


Misure contro eventuali perdite d'acqua.

I locali adibiti a cucine o gabinetti ed ogni altro locale dove siano collocate fontane, rubinetti o bocche di attingimento non debbono di regola risultare attigui o sovrapposti a quelli in cui siano conservati affreschi, mosaici, quadri, arazzi od altre cose facilmente alterabili con l'umidita'.

E' vietata la collocazione di cassoni, serbatoi od altri organi analoghi in posizione tale che eventuali perdite possano recar danno.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1943
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente