Articolo 9 del Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 aprile 1952
Art. 9.
Certificato di abilitazione


Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della Commissione d'esame.
Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dello ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui sopra.
Entrata in vigore il 1 aprile 1952
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