Articolo 10 del Regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 aprile 1952
Art. 10.
Intervento del prefetto nei casi di inosservanza


In caso di inosservanza delle disposizioni della legge 24 ottobre 1942, n. 1415 , del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600 , e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull'esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele.
Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della licenza di esercizio.
Entrata in vigore il 1 aprile 1952
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