Art. 3.
Per il personale di cui all' articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 , la determinazione di nuovi stipendi di cui al precedente articolo 1 e' effettuata sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato ((fino al 31 dicembre 1982)) anche anteriormente alla nomina a ufficiale, ivi compreso quanto previsto al terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .
Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, i servizi prestati fino al grado di tenente colonnello e quelli svolti nei gradi dirigenziali inferiori a quello rivestito ((fino al 31 dicembre 1982)) si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore ai sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sugli stipendi di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino al grado di capitano, di L. 6.000.000 per il periodo di servizio trascorso nel grado di maggiore e di tenente colonnello con meno di ventiquattro anni di servizio o quattro anni di grado, di L. 6.600.000 per il rimanente periodo di servizio trascorso nel grado di tenente colonnello e sugli stipendi iniziali dei singoli gradi dirigenziali interessati per il servizio prestato nei gradi medesimi inferiori ((a quello di appartenenza))
L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale del grado rivestito e all'ammontare cosi' ottenuto si somma un incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nel grado stesso.
((Si applica il terzo comma del precedente articolo 2))
Per il personale di cui all' articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 , la determinazione di nuovi stipendi di cui al precedente articolo 1 e' effettuata sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato ((fino al 31 dicembre 1982)) anche anteriormente alla nomina a ufficiale, ivi compreso quanto previsto al terzo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 .
Ai fini di quanto previsto nel precedente comma, i servizi prestati fino al grado di tenente colonnello e quelli svolti nei gradi dirigenziali inferiori a quello rivestito ((fino al 31 dicembre 1982)) si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore ai sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sugli stipendi di L. 5.040.000 per il servizio prestato fino al grado di capitano, di L. 6.000.000 per il periodo di servizio trascorso nel grado di maggiore e di tenente colonnello con meno di ventiquattro anni di servizio o quattro anni di grado, di L. 6.600.000 per il rimanente periodo di servizio trascorso nel grado di tenente colonnello e sugli stipendi iniziali dei singoli gradi dirigenziali interessati per il servizio prestato nei gradi medesimi inferiori ((a quello di appartenenza))
L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo stipendio iniziale del grado rivestito e all'ammontare cosi' ottenuto si somma un incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nel grado stesso.
((Si applica il terzo comma del precedente articolo 2))