Il consiglio di amministrazione elegge annualmente il presidente, uno o piu' vice presidenti e il segretario, nonche' il comitato esecutivo.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fanno le veci, in ordine di anzianita' di nomina, i vice presidenti, ove anche i vice presidenti siano assenti od impediti, la sostituzione spetta al consigliere piu' anziano di nomina.