Articolo 16 - Statuto Istituto italiano di credito fondiario
Articolo 15Articolo 17
Versione
11 maggio 1969
Art. 16.


Il consiglio di amministrazione elegge annualmente il presidente, uno o piu' vice presidenti e il segretario, nonche' il comitato esecutivo.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fanno le veci, in ordine di anzianita' di nomina, i vice presidenti, ove anche i vice presidenti siano assenti od impediti, la sostituzione spetta al consigliere piu' anziano di nomina.
Entrata in vigore il 11 maggio 1969
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