Articolo 3 del Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52
Articolo 1 bis
Versione
2 aprile 2003
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 2 aprile 2003
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