Art. 3. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 454 del 1997 , qualora un'impresa di trasporto su strada per conto terzi eserciti tale attivita' esclusivamente con veicoli fino a 6 tonnellate di peso totale a terra e sia in possesso dei requisiti e delle condizioni o indicate all' articolo 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' iscritta all'albo in via definitiva, documentando, attraverso la carta di circolazione, la destinazione ad uso di terzi dei veicoli.
Note all' art. 3 :
- L' art. 1, comma 6, della legge n. 454/1997 cosi' recita:
"6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori".
- L' art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , recante: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200, cosi' recita:
"Art. 13 (Requisiti e condizioni). - I requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:
1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese indivuduali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
2) avere la disponibilita' di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' da svolgere.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprieta' degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni.
Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 , sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);
3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi;
4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;
5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
7) non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale .
Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;
8) non avere in corso procedura di fallimento, ne' essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:
a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
b) quando si tratti di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) puo' essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.
I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata gia' pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo e' rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al copoverso del precedente n. 7).
Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".
Note all' art. 3 :
- L' art. 1, comma 6, della legge n. 454/1997 cosi' recita:
"6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori".
- L' art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , recante: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200, cosi' recita:
"Art. 13 (Requisiti e condizioni). - I requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo sono i seguenti:
1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese indivuduali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
2) avere la disponibilita' di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' da svolgere.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprieta' degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni.
Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 , sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);
3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi;
4) avere stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;
5) avere ottemperato alle norme di legge in materia di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
6) essere iscritto nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
7) non aver riportato condanne a pene che importino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale .
Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;
8) non avere in corso procedura di fallimento, ne' essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:
a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
b) quando si tratti di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al numero 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al numero 6) puo' essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data dell'autorizzazione.
I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata gia' pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, l'iscrizione all'albo e' rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al copoverso del precedente n. 7).
Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".