Articolo 6 del Decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 aprile 2006
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Versione
13 novembre 2007
Art. 6. Casi di esenzione (( 1. All' articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III.
L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti.". ))
Entrata in vigore il 13 novembre 2007
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