Articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
Articolo 17Articolo 19
Versione
7 maggio 1992
Art. 18. 1. Le province disciplinano con legge le modalita' e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto.
2. In caso di mancato accordo entro i termini stabiliti dalle leggi di cui al comma 1, le motivazioni delle parti sono riportate in un apposito verbale da unire al disegno di legge per l'assegnazione ai comuni dei mezzi finanziari previsti dall'art. 81 dello statuto, che la giunta provinciale presenta al consiglio.
Entrata in vigore il 7 maggio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente