Articolo 10 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
Articolo 9Articolo 10 bis
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7 maggio 1992
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7 settembre 1996
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1 ottobre 1996
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1 gennaio 2015
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 AGOSTO 1972, N. 670, COME MODIFICATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2015
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