Art. 8. 1. Il versamento alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 e' disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti.
(( 2. Detto versamento e' effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed e' eseguito con periodicita' trimestrale )) 3. Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, e' effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1 gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all' art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 .
(( 4-bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni piu' favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta ))
(( 2. Detto versamento e' effettuato a titolo di acconto in misura pari al gettito, rapportato ad anno finanziario, delle entrate tributarie versate ai predetti enti nell'esercizio precedente ed e' eseguito con periodicita' trimestrale )) 3. Il saldo, con relativo eventuale conguaglio, e' effettuato contestualmente all'erogazione della quarta rata trimestrale dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei dati comunicati dai competenti uffici finanziari.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno applicazione dal 1 gennaio 1992; dalla stessa data sono abrogate le disposizioni di cui all' art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574 .
(( 4-bis. I fondi di cui ai commi 2 e 3 sono resi disponibili alla regione ed alle province sui rispettivi conti accesi presso la Tesoreria centrale entro il primo mese di ciascun trimestre. La regione e le province possono disporre fino a tre prelevamenti mensili dai rispettivi conti e per ciascun conto, salve disposizioni piu' favorevoli previste dalla normativa vigente in materia di tesoreria unica. I fondi richiesti sono accreditati alla regione ed alle province presso i rispettivi Tesorieri di norma non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta ))