Articolo 11 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
Articolo 10Articolo 12
Versione
7 maggio 1992
Art. 11. 1. Se e per quanto il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale cessa o e' ridotto a causa dell'attuazione di disposizioni comunitarie rela- tive all'imposta predetta, ovvero a causa di una diversa localizzazione delle esistenti strutture doganali, le conseguenti minori entrate regionali e provinciali sono sostituite da una somma commisurata a quote del gettito riscosso nel territorio regionale per altri tributi erariali.
2. La somma sostitutiva di cui al comma 1 concorre a determinare anche il limite complessivo delle devoluzioni in quota variabile di cui all'art. 78, comma 1, dello statuto.
3. Gli altri tributi erariali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dopo intesa con il presidente della giunta regionale e con i presidenti delle giunte provinciali.
4. Le minori entrate di cui al comma 1 sono accertate rispetto al gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscosso nel territorio regionale nell'esercizio finanziario anteriore a quello nel corso del quale si e' verificato il fatto che le ha originate.
Nota all'art. 11:
- L'art. 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , come sostituito dall' art. 4 della legge n. 386/1989 , e' cosi' formulato:
"Art. 78. - 1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, e' devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.
2. Nella determinazione di detta quota sara' tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle prov- ince. La quota sara' stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il presidente della giunta provinciale".
Entrata in vigore il 7 maggio 1992
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