Articolo 7 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
Articolo 6Articolo 8
Versione
7 maggio 1992
Art. 7. 1. Il gettito delle entrate tributarie di cui agli articoli 2 e 5 e' determinato al netto dei rimborsi ed accrediti a qualsiasi titolo e comunque effettuati dallo Stato a favore dei contribuenti in relazione alle entrate predette.
2. Le modalita' di contabilizzazione, per l'applicazione del comma 1, degli importi da detrarre sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la regione e le province.
Entrata in vigore il 7 maggio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente