Art. 16. 1. Spetta alla regione e alle province emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti.
2. Alla regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218 .
Nota all' art. 16:
- La legge n. 218/1896 reca: "Competenza dei prefetti ad autorizzare le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficienza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili".
2. Alla regione e alle province non si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 giugno 1896, n. 218 .
Nota all' art. 16:
- La legge n. 218/1896 reca: "Competenza dei prefetti ad autorizzare le province, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficienza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili".