Articolo 4 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268
Articolo 3Articolo 5
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7 maggio 1992
Art. 4. 1. I canoni di concessione di grande derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 71 dello statuto, ceduti alle province autonome di Trento e Bolzano nella misura fissa dei nove decimi, si riferiscono al demanio idrico dello Stato. I canoni per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale restano acquisiti al bilancio delle rispettive province.
2. I canoni di concessione di piccole derivazioni di acque pubbliche sul demanio idrico provinciale sono di spettanza delle province; sono di spettanza dello Stato quelli sul demanio idrico statale.
Nota all'art. 4:
- L'art. 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , e' cosi' formulato:
"Art. 71. - 1. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge".
Entrata in vigore il 7 maggio 1992
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