Art. 10. Permessi per esigenze personali 1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge, ((anche legalmente separato, della parte di unione civile)) o del convivente ai sensi dell' articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76 , o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o dalla necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;
c) documentati motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale permesso deve essere fruito entro 45 giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio ((o l'unione civile)) .
3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 4.
4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.
5. Le assenze previste dall' articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e non riducono il congedo ordinario.
6. Il funzionario diplomatico ha altresi' diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge, ((anche legalmente separato, della parte di unione civile)) o del convivente ai sensi dell' articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76 , o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o dalla necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;
c) documentati motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale permesso deve essere fruito entro 45 giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio ((o l'unione civile)) .
3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 4.
4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.
5. Le assenze previste dall' articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e non riducono il congedo ordinario.
6. Il funzionario diplomatico ha altresi' diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.