Articolo 6 del Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 giugno 1956
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Versione
1 gennaio 1989
Art. 6. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1989
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