Articolo 20 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786
Articolo 19Articolo 26
Versione
1 gennaio 1982
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Versione
2 marzo 1982
Art. 20. ((Per l'anno 1982 i comuni singoli o consorziati devono deliberare, entro il 31 marzo 1982, aumenti della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in misura tale che il gettito complessivo del tributo sia pari al costo del relativo servizio per lo stesso anno. Gli aumenti delle tariffe in vigore per l'anno 1981 non possono essere inferiori al sedici per cento od alla minore entita' sufficiente al raggiungimento del detto pareggio. Gli aumenti medesimi non possono comunque eccedere la misura del cinquanta per cento. Qualora essa non sia sufficiente ad assicurare la copertura del cinquanta per cento del costo complessivo, deve essere maggiorata in modo da realizzare tale obiettivo))
la misura degli aumenti tariffari non potra', comunque, essere inferiore al 16 per cento e superiore al 50 per cento delle tariffe in vigore per l'anno 1981.
Con decorrenza dall'anno 1982 la istituzione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi ·Urbani interni e' resa obbligatoria per tutti i comuni che abbiano istituito il relativo servizio.
I comuni che istituiscano per la prima volta la tassa devono deliberare le tariffe per l'anno 1982 entro il 31 marzo 1982. Esse devono tendere verso il conseguimento del detto equilibrio tra costi e ricavi e, comunque, devono assicurare la copertura di ((almeno il trenta per cento)) del costo complessivo del servizio.
Nei comuni di cui al precedente comma la denuncia da parte dei contribuenti per l'anno 1982 deve essere presentata entro il 31 luglio 1982.
Nelle deliberazioni previste dal primo e terzo comma devono essere indicati i costi complessivi del servizio in relazione ai quali gli aumenti e le tariffe sono determinati, nonche' il gettito della tassa previsto per l'anno 1982.
Entrata in vigore il 2 marzo 1982
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