Articolo 29 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786
Articolo 28Articolo 30
Versione
1 gennaio 1982
Art. 29.
Alle regioni a statuto ordinario ed alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1982, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1981 ai sensi dell' art. 33 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153 .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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