Art. 9.
Nell'anno 1982 ((le province nonche' i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti)) possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'esercizio finanziario 1981 incrementati fino ad un massimo del 16 per cento.
Qualora le disponibilita' liquide dell'ente e le entrate riscosse nell'anno 1982 non consentano di effettuare i pagamenti entro i limiti di cui al precedente comma e l'ente stesso sia costretto ad attivare le anticipazioni di tesoreria i relativi interessi passivi saranno rimborsati a consuntivo dallo Stato.
((Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, puo' elevare il predetto limite)) .
Nell'anno 1982 ((le province nonche' i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti)) possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'esercizio finanziario 1981 incrementati fino ad un massimo del 16 per cento.
Qualora le disponibilita' liquide dell'ente e le entrate riscosse nell'anno 1982 non consentano di effettuare i pagamenti entro i limiti di cui al precedente comma e l'ente stesso sia costretto ad attivare le anticipazioni di tesoreria i relativi interessi passivi saranno rimborsati a consuntivo dallo Stato.
((Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, puo' elevare il predetto limite)) .