Articolo 9 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786
Articolo 6Articolo 7
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1 gennaio 1982
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2 marzo 1982
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17 giugno 1996
Art. 9.
Nell'anno 1982 ((le province nonche' i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti)) possono effettuare pagamenti per spese correnti per un ammontare non superiore ai pagamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'esercizio finanziario 1981 incrementati fino ad un massimo del 16 per cento.
Qualora le disponibilita' liquide dell'ente e le entrate riscosse nell'anno 1982 non consentano di effettuare i pagamenti entro i limiti di cui al precedente comma e l'ente stesso sia costretto ad attivare le anticipazioni di tesoreria i relativi interessi passivi saranno rimborsati a consuntivo dallo Stato.
((Per comprovate, indilazionabili esigenze di singoli comuni e province, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, puo' elevare il predetto limite)) .
Entrata in vigore il 17 giugno 1996
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