Articolo 4 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786
Articolo 3Articolo 4 bis
Versione
1 gennaio 1982
Art. 4.
Le regioni entro il 31 gennaio 1982 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni gia' esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1981, maggiorati del 16%.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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