Articolo 36 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786
Articolo 34Articolo 36 bis
Versione
1 gennaio 1982
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Versione
2 marzo 1982
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Versione
17 giugno 1996
Art. 36.
Per l'anno 1982 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 .
((Il predetto importo e' parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita')) .
Entrata in vigore il 17 giugno 1996
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