Art. 36.
Per l'anno 1982 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 .
((Il predetto importo e' parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita')) .
Per l'anno 1982 e' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 .
((Il predetto importo e' parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunita' montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunita' montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunita')) .