Articolo 26 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786
Articolo 25 bisArticolo 33
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1 gennaio 1982
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2 marzo 1982
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20 ottobre 1983
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17 giugno 1996
Art. 26.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 FEBBRAIO 1982 N. 51 .
I prelevamenti che le regioni a statuto ordinario possono effettuare dai conti correnti a loro intestati presso la tesoreria centrale dello Stato non possono registrare un aumento superiore al 16 per cento rispetto ai prelevamenti complessivamente effettuati da ciascuna regione nel periodo 1 ottobre 1980-30 settembre 1981, fatte salve le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 . ((4))
Per comprovate indilazionabili esigenze di singole regioni, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli affari regionali, puo' elevare, con propri decreti, il predetto limite del 16 per cento. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 7-11 ottobre 1983 n. 307 in (S.S. relativa alla G.U. 19/10/1983 n. 288) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26, commi secondo e terzo (divenuti primo e secondo per effetto della soppressione del primo comma, operata in sede di conversione in legge), del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51 ".
Entrata in vigore il 17 giugno 1996
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