Articolo 27 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786
Articolo 26Articolo 27 bis
Versione
1 gennaio 1982
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Versione
2 marzo 1982
Art. 27.
In attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , l'ammontare del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e' provvisoriamente determinato per l'anno 1982 in lire 2.900 miliardi, di cui:
a) lire 500 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dalle regioni alle aziende di trasporto;
b) lire 2.000 miliardi, quale valutazione delle somme corrisposte nel 1981 dai comuni e dalle province alle aziende di trasporto;
c) lire 400 miliardi, in relazione all'applicazione agli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) dell'aumento del 16 per cento, in deroga a quanto previsto dall' art. 9, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
((L'importo di cui alla lettera a) del comma precedente e' finanziato mediante corrispondenti riduzioni da apportare, per le regioni a statuto ordinario, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per le regioni a statuto speciale, in sede di erogazione delle somme loro spettanti ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge)) Per i comuni e le province l'importo di cui alla lettera b) del precedente comma e' finanziato mediante le riduzioni concernenti le perdite e i contributi delle aziende di trasporto di cui al primo comma, lettera a), dell'art. 5 del presente decreto e mediante il versamento al Fondo dell'importo corrispondente alle erogazioni spettanti agli enti locali ai sensi del quarto comma dell'art. 18 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , convertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153 .
L'importo di cui alla lettera c) del precedente primo comma e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad incrementare, con propri decreti, lo stanziamento del predetto capitolo di spesa, contestualmente ed in misura corrispondente alle riduzioni da apportare in bilancio ai sensi del precedente comma.
Entrata in vigore il 2 marzo 1982
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