Art. 10. ((I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di personale comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del tetto massimo del personale in servizio a qualunque titolo nell'anno 1981.
Il limite del comma precedente non si applica:
a) per il personale previsto nella pianta organica approvata dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati, nonche' dei comuni terremotati del 1979, individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979. Detti enti, nell'ambito della loro discrezionalita', sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al personale tecnico per la ricostruzione;
b) per le quote percentuali di personale dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i posti istituiti o da istituire per la attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni di cui alla presente lettera non possono, comunque, avvenire prima del 1 ottobre 1982;
c) per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica approvata degli altri comuni terremotati non dichiarati disastrati della Basilicata, Campania e Puglia. Detti enti possono coprire i posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non possono aver luogo prima del 1 luglio 1982;
d) per il personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano state gia' completamente utilizzate le quote di cui alle lettere b) e c).
I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende che hanno gia' esaurito l'utilizzazione delle quote 1981 possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date usando solo l'eventuale disponibilita' per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.
La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta, rispettivamente, all'esame del competente comitato regionale di controllo, anche per il merito, o della commissione centrale per la finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della pianta organica dell'ente.
Il comitato regionale di controllo invia alla commissione centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.
Ferme restando le modalita' di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.
La supplenza per puerperio puo' essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.
La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresi', in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che si tratti di posto unico in organico.
Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo 4-bis)) .
Il limite del comma precedente non si applica:
a) per il personale previsto nella pianta organica approvata dei comuni terremotati della Basilicata e della Campania dichiarati disastrati, nonche' dei comuni terremotati del 1979, individuati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979. Detti enti, nell'ambito della loro discrezionalita', sono tenuti a dare la precedenza alle assunzioni relative al personale tecnico per la ricostruzione;
b) per le quote percentuali di personale dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle rispettive aziende, relative alle quote consentite per l'anno 1981, previste dal secondo e dal quarto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153. Tali quote percentuali debbono, per altro, comprendere i posti istituiti o da istituire per la attivazione delle nuove opere costruite ed ultimate nell'anno 1981 o al 30 settembre 1982. Le assunzioni di cui alla presente lettera non possono, comunque, avvenire prima del 1 ottobre 1982;
c) per le assunzioni del personale previsto nella pianta organica approvata degli altri comuni terremotati non dichiarati disastrati della Basilicata, Campania e Puglia. Detti enti possono coprire i posti vacanti in organico nella misura di un terzo. Le assunzioni non possono aver luogo prima del 1 luglio 1982;
d) per il personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, qualora siano state gia' completamente utilizzate le quote di cui alle lettere b) e c).
I comuni, le province, i loro consorzi e le rispettive aziende che hanno gia' esaurito l'utilizzazione delle quote 1981 possono procedere alle assunzioni di personale per il funzionamento delle nuove opere costruite alle citate date usando solo l'eventuale disponibilita' per posti resisi vacanti nella pianta organica approvata ed anche in altri settori.
La deliberazione che prevede l'ampliamento della pianta organica per il funzionamento della nuova opera deve essere sottoposta, rispettivamente, all'esame del competente comitato regionale di controllo, anche per il merito, o della commissione centrale per la finanza locale, a seconda che detto ampliamento si riferisca soltanto al personale strettamente necessario per l'attivazione delle nuove opere, ovvero investa anche le strutture parziali o generali della pianta organica dell'ente.
Il comitato regionale di controllo invia alla commissione centrale per la finanza locale, per conoscenza, copia delle decisioni adottate unitamente a copia delle deliberazioni dell'ente.
Ferme restando le modalita' di assunzione del personale straordinario contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e' consentito, per i soli settori scolastico e di assistenza all'infanzia, trattenere in servizio fino a sei mesi il personale assunto per supplenza dei titolari.
La supplenza per puerperio puo' essere estesa all'intero periodo di assenza della titolare.
La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresi', in caso di assenza per chiamata o richiamo alle armi, sempre che si tratti di posto unico in organico.
Gli oneri derivanti dalle assunzioni previste dal presente articolo devono essere contenuti nei limiti fissati dall'articolo 4-bis)) .