Articolo 25 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786
Articolo 24Articolo 25 bis
Versione
1 gennaio 1982
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Versione
2 marzo 1982
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Versione
1 maggio 1983
Art. 25. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1983 N. 55, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 aprile 1983, n. 131))
Entrata in vigore il 1 maggio 1983
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