Art. 11. ((L'importo di lire 4.000 miliardi per l'anno 1982 e di lire 4.000 miliardi per l'anno 1983, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e' elevato, rispettivamente, a lire 4.500 miliardi per l'esercizio 1982 e a lire 5.000 miliardi per l'esercizio 1983.
Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere e' determinate in 5.500 miliardi di lire.
Per l'esercizio 1982 l'importo di 4.500 miliardi di lire e' ripartito fra i comuni e le regioni dalla Cassa depositi e prestiti secondo i parametri gia' adottati per i 4.000 miliardi di lire previsti dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.
Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981 qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43)) .
Per l'anno 1984 l'importo dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere e' determinate in 5.500 miliardi di lire.
Per l'esercizio 1982 l'importo di 4.500 miliardi di lire e' ripartito fra i comuni e le regioni dalla Cassa depositi e prestiti secondo i parametri gia' adottati per i 4.000 miliardi di lire previsti dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.
Per l'anno 1982 e per quelli successivi il limite alla contrazione di nuovi mutui da parte dei comuni resta fissato nella misura calcolata per l'anno 1981 qualora risulti superiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43)) .