Articolo 28 del Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 gennaio 1982
Art. 28.
Fino al 31 dicembre 1982 l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.
Per l'anno 1982 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1982
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